Regole sui prezzi di trasferimento (transfer pricing)
Secondo la legge tributaria svizzera le transazioni tra società dello stesso gruppo devono rispettare il principio del «dealing at arm’s length». La Svizzera non ha un regolamento separato sui prezzi di trasferimento per le operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse tra società collegate e/o controllate né intende dotarsene nel prossimo futuro. Per stabilire se una transazione tra società collegate rispetta il principio del «dealing at arm’s length», le autorità fiscali svizzere seguono le direttive in materia di prezzi di trasferimento emanate dall’OCSE. In Svizzera non esiste una documentazione specifica necessaria ai fini del transfer pricing. Una società che
svolge un’attività commerciale in Svizzera deve tuttavia essere in possesso della documentazione atta a dimostrare che le transazioni intercorse corrispondono al principio del «dealing at arm’s length».









